Art. 8 Modalita' di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) 1. In relazione alla compartecipazione all'IRES, e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente a titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.