Art. 8 
 
Modalita' di compartecipazione al gettito  dell'imposta  sul  reddito
                        delle societa' (IRES) 
 
  1. In relazione alla compartecipazione all'IRES, e' attribuita alla
Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti IRES eseguiti a titolo di acconto e saldo tramite  modelli
F24 e F24 EP. Tale percentuale, arrotondata al secondo  decimale,  e'
ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a  titolo  di  acconto
alla  Regione,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare
complessivo dei versamenti IRES eseguiti nell'esercizio precedente  a
titolo di acconto e saldo tramite modelli F24 e F24 EP.  La  predetta
percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente
al fine di consentire un migliore allineamento  dell'ammontare  degli
acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della  Regione
alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno  di  ogni
esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio.