Art. 9 Modalita' di attribuzione del gettito relativo alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi 1. In relazione alla compartecipazione alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e' attribuita alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura di gestione, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. Tale percentuale, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con il codice tributo 1028, ovvero mediante eventuali codici successivamente istituiti per la medesima fattispecie. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio.