Art. 9 
 
           Modalita' di attribuzione del gettito relativo 
          alla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi 
 
  1. In relazione  alla  compartecipazione  alla  ritenuta  a  titolo
d'imposta sugli interessi e' attribuita  alla  Regione  una  somma  a
titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione, accreditando alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti eseguiti tramite modelli F24 con il codice  tributo  1028,
ovvero mediante eventuali codici  successivamente  istituiti  per  la
medesima  fattispecie.  Tale  percentuale,  arrotondata  al   secondo
decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a  titolo
di  acconto  alla  Regione,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e
l'ammontare  complessivo  dei  versamenti   eseguiti   nell'esercizio
precedente tramite modelli F24 con il  codice  tributo  1028,  ovvero
mediante eventuali codici successivamente istituiti per  la  medesima
fattispecie. La predetta percentuale puo' essere applicata in  misura
inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore
allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze
previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da
formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio.