IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007:  «Note  AIFA  2006-2007
per  l'uso  appropriato  dei  farmaci»,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  7  del  10
gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6; 
  Vista la determina AIFA del  23  febbraio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61
del 14 marzo 2007, che ha modificato la determina AIFA 4 gennaio 2007
(Note AIFA 2006-2007); 
  Vista la  determina  AIFA  del  6  giugno  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
163 del 15 luglio 2011, recante: «Modifiche alla Nota 13» di cui alla
determina AIFA del 23 febbraio 2007; 
  Vista la determina AIFA del  14  novembre  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
277 del 27 novembre 2012, con  la  quale  si  e'  ritenuto  di  dover
modificare il testo della Nota AIFA 13,  alla  luce  della  rilevante
evoluzione delle evidenze scientifiche pubblicate in  ambito  europeo
ed internazionale, cosi' come richiesto dalla Commissione  consultiva
tecnico-scientifica per la valutazione dei  farmaci  (CTS)  dell'AIFA
nella seduta del 6-7 dicembre 2011; 
  Vista la determina AIFA del 26 marzo 2013 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  83  del  9
aprile 2013, con la quale si e' ritenuto di dover aggiornare il testo
della Nota AIFA 13 di cui alla determina AIFA del 14 novembre 2012; 
  Vista la determina AIFA n. 617/2014 del 19 giugno  2014  («Modifica
alla Nota 13 di cui alla determina del 26  marzo  2013»),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 156 dell'8 aprile 2014 con cui  e'  stato  perfezionato  il  testo
della Nota AIFA 13, con riferimento alla rimborsabilita' dei  farmaci
ipolipemizzanti per  il  trattamento  delle  dislipidemie  e  per  la
prevenzione  degli  eventi  cardiovascolari  nei  pazienti  di   eta'
superiore ai 65 anni; 
  Considerato  il  parere  espresso  dalla   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 maggio 2018; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla  luce  delle  attuali
conoscenze tecnico-scientifiche, per  le  motivazioni  e  secondo  la
metodologia descritta nell'allegato 1 alla  presente  determina,  che
costituisce  parte  integrante  del  provvedimento,  alla   ulteriore
modifica  della  determina  AIFA  n.   617/2014,   che   sostituisce,
aggiornandola, la precedente Nota AIFA 13; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale  della
presente determina, sostituisce il testo della Nota AIFA  13  di  cui
alla determina AIFA n. 617/2014 del 19 giugno 2014, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 dell'8 aprile 2014.