Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente e i componenti del Collegio  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo  153  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni,
eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  nelle
rispettive sedute del 6  giugno  2012,  continuano  a  esercitare  le
proprie   funzioni,   limitatamente   agli    atti    di    ordinaria
amministrazione  e   a   quelli   indifferibili   e   urgenti,   fino
all'insediamento del  nuovo  Collegio  e,  comunque,  ((entro  il  31
dicembre 2019.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 153 del decreto legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione  dei
          dati personali), pubblicato nel  Supplemento  ordinario  n.
          123 alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174: 
               «Art.  153.  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali 
              1.  Il  Garante  e'  composto  dal  Collegio,  che   ne
          costituisce il vertice,  e  dall'Ufficio.  Il  Collegio  e'
          costituito da quattro componenti, eletti due  dalla  Camera
          dei deputati e due dal Senato  della  Repubblica  con  voto
          limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro  che
          presentano  la  propria  candidatura  nell'ambito  di   una
          procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato
          nei siti internet della Camera, del Senato  e  del  Garante
          almeno sessanta giorni prima della nomina.  Le  candidature
          devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina  e
          i curricula devono  essere  pubblicati  negli  stessi  siti
          internet. Le candidature possono essere avanzate da persone
          che assicurino indipendenza e che risultino  di  comprovata
          esperienza nel settore della protezione dei dati personali,
          con particolare riferimento alle  discipline  giuridiche  o
          dell'informatica. 
              2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
          il cui voto prevale in caso di parita'.  Eleggono  altresi'
          un vice presidente, che assume le funzioni  del  presidente
          in caso di sua assenza o impedimento. 
              3. L'incarico di  presidente  e  quello  di  componente
          hanno durata settennale e non sono rinnovabili.  Per  tutta
          la durata dell'incarico il presidente e  i  componenti  non
          possono esercitare, a pena di decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale o di consulenza, anche  non  remunerata,  ne'
          essere amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
          privati, ne' ricoprire cariche elettive. 
              4. I membri del Collegio devono mantenere  il  segreto,
          sia   durante   sia   successivamente    alla    cessazione
          dell'incarico, in merito alle  informazioni  riservate  cui
          hanno avuto accesso nell'esecuzione dei  propri  compiti  o
          nell'esercizio dei propri poteri. 
              5.   All'atto   dell'accettazione   della   nomina   il
          presidente e i componenti sono  collocati  fuori  ruolo  se
          dipendenti di pubbliche  amministrazioni  o  magistrati  in
          attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
          sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il  personale  collocato
          fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito. 
              6. Al presidente compete  una  indennita'  di  funzione
          pari alla retribuzione in  godimento  al  primo  Presidente
          della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla  legge
          per  il  trattamento  economico  annuo  omnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o  autonomo  con  pubbliche  amministrazioni  statali.   Ai
          componenti compete una indennita'  pari  ai  due  terzi  di
          quella spettante al Presidente. 
              7. Alle dipendenze del Garante e'  posto  l'Ufficio  di
          cui all'articolo 155. 
              8. Il presidente, i componenti, il segretario  generale
          e i dipendenti si astengono dal trattare, per  i  due  anni
          successivi  alla  cessazione   dell'incarico   ovvero   del
          servizio  presso  il  Garante,  procedimenti   dinanzi   al
          Garante, ivi compresa la presentazione per conto  di  terzi
          di reclami richieste di parere o interpelli.».