Art. 6 Spese e costi ammissibili 1. Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore; c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 5, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario, area regionale in cui vengono sostenuti e per attivita' di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto e' possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse con riferimento a ciascuna delle aree regionali indicate nel decreto di concessione. Nel rispetto di detto limite e', inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo e' valutata dal soggetto gestore preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni. 3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi per attivita' di sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli per attivita' di ricerca industriale (RI). 4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data e' compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della relativa richiesta di erogazione. 6. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali e per le spese del personale dipendente.