IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della  Commissione  del
13 marzo 2017 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del  regolamento  delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato  membro  di  adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni  o  delle
spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, della Commissione
del 13 marzo 2017 recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4,  che  consente  di
adottare  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi   direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche, concernente orientamento  e  modernizzazione  del  settore
agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni  di  produttori   devono   assumere,   ai   fini   del
riconoscimento; 
  Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale
e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento
e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e  loro
associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi  per  il
periodo 2018-2022; 
  Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n.  9286,  con  il
quale e' stata modificata la nuova strategia nazionale in materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro  associazioni,  di  fondi  di  esercizio  e  di
programmi operativi per il periodo 2018-2022,  adottata  con  decreto
ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969; 
  Visto il decreto ministeriale 18 ottobre  2017,  n.  5927,  recante
disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e  programmi  operativi,  modificato  dal  decreto
ministeriale n. 9628 del 5 ottobre 2018; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile,  per  le
societa' cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio
non si traduce in strumento di  controllo  o  dominio  abusivo  sulla
societa'  e,  pertanto,  soddisfa  le  prescrizioni   sul   controllo
democratico  di  cui  all'art.  17  del  regolamento  delegato   (UE)
2017/891; 
  Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno  stabilito
dall'art.  26  del  regolamento  delegato  (UE)   2017/891   per   la
presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per  gli
anni successivi, coincide con un periodo di intensa  attivita'  delle
organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva  e  che,
pertanto,  e'  giustificato  differire  il  predetto  termine  al  30
settembre di ogni anno; 
  Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno
per la presentazione dei programmi operativi e delle  loro  modifiche
per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il
termine a disposizione delle regioni e delle  province  autonome  per
adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al  31  dicembre,
in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'art.  33  del  regolamento
delegato (UE) 2017/891; 
  Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali  in  materia
di riconoscimento e  controllo  delle  organizzazioni  di  produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi in conformita' al regolamento delegato (UE) 2017/891  e  al
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2017/892  e  abrogare  il  decreto
ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come  modificato  dal  decreto
ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 25 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fatte salve le definizioni di cui  all'art.  3  del  regolamento
(UE)  n.  1308/2013  e  all'art.  2  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo; 
    b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    c) «regione»: la regione o la provincia autonoma  competenti  per
territorio; 
    d) «organismo  pagatore»:  l'organismo  pagatore  competente  per
territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; 
    e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni  di  produttori
riconosciute  e  le  associazioni  di  organizzazioni  di  produttori
riconosciute; 
    f)  «ente  caritativo»:  qualsiasi   organismo   riconosciuto   e
autorizzato a svolgere  l'attivita'  di  cui  all'art.  34,  par.  4,
lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    g) «regolamento di base»: il regolamento (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    h) «regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE)  2017/891
della Commissione del 13 marzo 2017; 
    i) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE)
2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017; 
    j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato
conformemente agli articoli 22 e 23  del  regolamento  delegato  (UE)
2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017; 
    k)  «intervento»:  tipologia  di  spesa   definita   e   distinta
nell'ambito di una azione; 
    l) «socio produttore»: un socio come definito all'art. 2, lettera
b) del regolamento (UE) 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP
o AOP; 
    m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non
sia un produttore, come definito dall'art. 4,  paragrafo  1,  lettera
a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non  partecipa  alle
attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.