IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale e' stata modificata la nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022, adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, modificato dal decreto ministeriale n. 9628 del 5 ottobre 2018; Considerato che ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, per le societa' cooperative l'apporto di capitale sociale da parte del socio non si traduce in strumento di controllo o dominio abusivo sulla societa' e, pertanto, soddisfa le prescrizioni sul controllo democratico di cui all'art. 17 del regolamento delegato (UE) 2017/891; Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dall'art. 26 del regolamento delegato (UE) 2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto, e' giustificato differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno; Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891; Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi in conformita' al regolamento delegato (UE) 2017/891 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abrogare il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; c) «regione»: la regione o la provincia autonoma competenti per territorio; d) «organismo pagatore»: l'organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali; e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute; f) «ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attivita' di cui all'art. 34, par. 4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; g) «regolamento di base»: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; h) «regolamento delegato»: il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017; i) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017; j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017; k) «intervento»: tipologia di spesa definita e distinta nell'ambito di una azione; l) «socio produttore»: un socio come definito all'art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/891, che aderisce direttamente ad una OP o AOP; m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attivita' svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.