Art. 13 Filiali controllate per almeno il 90% 1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresi', costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale. 3. I requisiti sono accertati dalla regione dove e' riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o a parita' di condizioni, dalla regione che riceve la domanda. 4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la regione ravvisi che cio' contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 5. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie della filiale, non e' preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%. 6. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore gli accertamenti con esito positivo. 7. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.