Art. 13 
 
                Filiali controllate per almeno il 90% 
 
  1. Alle filiali costituite in una delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno
il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi  le  specifiche  condizioni
previste dal regolamento delegato e dal  regolamento  di  esecuzione,
previo accertamento della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dai
citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e  OP  o
AOP che ne detengono le quote o il capitale. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo  o  lo
statuto della  societa'  deve  prevedere  attivita'  riconducibili  a
quelle proprie di una  filiale  che  intende  operare  ai  sensi  del
presente articolo.  Altresi',  costituisce  requisito  necessario  la
distinzione tra  il  rappresentante  legale  della  OP  o  AOP  e  il
rappresentante legale della filiale. 
  3. I requisiti sono accertati dalla regione dove e' riconosciuta la
OP o AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale o
a parita' di condizioni, dalla regione che riceve la domanda. 
  4. Al controllo del 90% della filiale possono  concorrere,  i  soci
produttori della OP ove la regione ravvisi che cio'  contribuisca  al
conseguimento degli obiettivi elencati  all'art.  152,  paragrafo  1,
lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  5. Le quote o il capitale della filiale,  costituita  in  forma  di
cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono
enti pubblici e societa' da loro controllate o  soggetti  di  diritto
privato per i quali sia provata  l'assenza  di  potere  di  ingerenza
sulla governance e sulle decisioni relative  alle  attivita'  proprie
della filiale, non e' preso in considerazione  ai  fini  del  calcolo
della percentuale del 90%. 
  6. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore  gli
accertamenti con esito positivo. 
  7. Negli organi sociali o  gestionali  della  filiale  deve  essere
garantita la presenza di rappresentanti delle OP.