Art. 24 
 
                              Controlli 
 
  1. Le regioni, effettuano i controlli per: 
    a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP; 
    b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche; 
    c) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e, 
    d) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto
necessario. 
  2.   Gli   organismi   pagatori   effettuano   i   controlli    per
l'accertamento: 
    a)  della  corretta  attuazione  dei  programmi  operativi,  come
approvati dalle regioni, anche a seguito  delle  modifiche  in  corso
d'anno; 
    b) della correttezza delle spese sostenute e di  ogni  condizione
necessaria al pagamento degli aiuti,  tra  cui  il  mantenimento  dei
requisiti necessari al riconoscimento. 
  Sono altresi' di competenza degli organismi pagatori,  i  controlli
di primo e secondo livello sulle operazioni di  ritiro  dei  prodotti
dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della  maturazione.
I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari
dei prodotti ritirati. 
  L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli  organismi
pagatori attraverso il portale  informatico  di  cui  all'art.  26  e
dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 3 del  presente
articolo, definisce le regole  di  buona  prassi  e  le  linee  guida
operative, ai fini  del  coordinamento  e  dell'armonizzazione  delle
procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori  delle
analisi di rischio e per l'effettuazione  dei  controlli  di  propria
competenza. 
  3. Le regioni e gli organismi pagatori  si  comunicano  a  vicenda,
anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli  disposti  e  gli
esiti  dei  controlli  svolti  in   applicazione   delle   rispettive
competenze. 
  4. Le regioni e gli organismi pagatori  definiscono  l'analisi  dei
rischi per l'esecuzione di controlli  di  propria  competenza,  sulla
base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato
e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri  elementi  ritenuti
necessari. 
  5. Ogni operazione di  controllo  amministrativo  o  in  loco  deve
essere documentata con verbali, annotazioni  sui  documenti  ed  ogni
altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita'  e  l'evidenza
del controllo. In particolare, per i controlli  in  loco  il  verbale
deve  contenere  gli  elementi  minimi  indicati  all'art.   28   del
regolamento   di   esecuzione   e   deve   essere   obbligatoriamente
controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP. 
  6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle
condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c),  del  regolamento
di esecuzione.