Art. 24 Controlli 1. Le regioni, effettuano i controlli per: a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP; b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche; c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e, d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario. 2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli per l'accertamento: a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno; b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento. Sono altresi' di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. L'AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi pagatori attraverso il portale informatico di cui all'art. 26 e dell'interscambio delle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, definisce le regole di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell'armonizzazione delle procedure per la definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l'effettuazione dei controlli di propria competenza. 3. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze. 4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri elementi ritenuti necessari. 5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP. 6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione.