Art. 11 Incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell'APE 1. Gli incrementi del montante contributivo di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), sono versati all'INPS a beneficio dei lavoratori che accedono all'APE su domanda dei datori di lavoro degli stessi e sono pari, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.