Art. 11 
 
 
          Incrementi del montante contributivo individuale 
                      dei beneficiari dell'APE 
 
  1. Gli incrementi del montante  contributivo  di  cui  all'art.  5,
comma 3, lettera c), sono versati all'INPS a beneficio dei lavoratori
che accedono all'APE su domanda dei datori di lavoro degli  stessi  e
sono pari, per ciascun anno o frazione di anno di  anticipo  rispetto
alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,  all'importo
determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo  30  aprile
1997, n. 184.