Art. 12 Finanziamento 1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni di cui all'art. 2; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore; c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della contribuzione correlata direttamente all'INPS. 2. Per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'art. 8 il comitato amministratore del Fondo puo' proporre un contributo integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro. 3. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. Un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui al comma 1, lettera a) e' destinato alle prestazioni di cui all'art. 8. 5. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 6. Sono utilizzate per i fini di cui all'art. 8, in via sperimentale per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2020, le risorse finanziarie gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro. 7. Sono utilizzate per i fini di cui all'art. 11, in via sperimentale per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, le risorse finanziarie gia' acquisite al Fondo ed assegnate al fondo di riserva di esercizio, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro.