Art. 2 Finalita' e campo di applicazione 1. Il Fondo e' volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti di cui al comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente comma sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese escluse dall'ambito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti ai fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale. In tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterale, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 7. Il Fondo ha le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria; b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente; c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nei quadri dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea; e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori che accedono all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui all'art. 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come modificato dall'art. 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 8. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 9. Ai fini del requisito di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata. 10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite. 11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.