Art. 2 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il Fondo e' volto ad assicurare  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti  dei  datori  di  lavoro  privati,  a  prescindere   dalla
consistenza dell'organico, appartenenti a settori che  non  rientrano
nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i
quali non siano stati costituiti fondi di solidarieta' bilaterali  di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.  148  del  2015,
che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti  in  unita'
produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento,
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa   in   materia   d'integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria. 
  2. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti  di  cui  al
comma 1, la consistenza dell'organico e' determinata, con effetto dal
1° gennaio di ciascun anno e con validita' per l'intero  anno,  sulla
base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno
precedente. Per i datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso
dell'anno solare, si fa riferimento al numero di dipendenti in  forza
nel primo mese di attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a  fornire
all'INPS apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del
requisito occupazionale. Agli effetti di cui al presente  comma  sono
computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori
a  domicilio,  che  prestano  la  propria  opera   con   vincolo   di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 
  3. I datori di lavoro del settore industriale partecipano al  Fondo
con riguardo alle imprese  escluse  dall'ambito  dei  trattamenti  di
integrazione salariale di cui al Titolo I del decreto legislativo  n.
148 del 2015 e che  occupano  almeno  il  75  per  cento  dei  propri
dipendenti  in  unita'  produttive  ubicate  nel   territorio   della
Provincia autonoma di Trento. 
  4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo  hanno  facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti ai  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento  dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel  territorio  della
Provincia autonoma di Trento. 
  5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del decreto legislativo n.
148 del 2015 costituiti successivamente a livello nazionale.  In  tal
caso, a decorrere dalla data di adesione  ai  fondi  di  solidarieta'
bilaterale, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo. Il comitato  amministratore  del  Fondo  puo'  proporre  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  stime  effettuate
dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di  lavoro  dell'obbligo
di  corrispondere   la   quota   di   contribuzione   necessaria   al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. I datori di lavoro di cui ai commi 1 e 3, gia' aderenti al fondo
residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del  2015
o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del  medesimo
decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano  la  facolta'
di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo
di  provenienza  a  decorrere,   rispettivamente,   dalla   data   di
istituzione del Fondo o dalla data di adesione a  tale  Fondo,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi gia' versati o dovuti  al  fondo  di  provenienza  restano
acquisiti  a  questo.  Il  comitato  amministratore  del   fondo   di
provenienza,  sulla  base  delle  stime  effettuate  dall'INPS,  puo'
proporre al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento  in  capo  ai
datori  di  lavoro  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
contribuzione necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'
deliberate, determinate ai sensi dell'art.  35,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7. Il Fondo ha le seguenti finalita': 
  a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria e straordinaria; 
  b) assicurare ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla norma vigente; 
  c) prevedere assegni  straordinari  per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nei quadri dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  d)  contribuire  al  finanziamento  di   programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea; 
  e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle
lavoratrici e dai lavoratori che accedono all'anticipo finanziario  a
garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui all'art. 1, commi da 166  a
178 e 193, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come  modificato
dall'art. 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017,  n.
205. 
  8.  Le  prestazioni  del  Fondo  sono   destinate   ai   lavoratori
subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto  di
apprendistato  professionalizzante,  che  abbiano  un'anzianita'   di
lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta
la prestazione di  almeno  trenta  giorni,  anche  non  continuativi,
nell'arco dei  dodici  mesi  precedenti  la  data  della  domanda  di
concessione del trattamento. 
  9. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  8,  l'anzianita'  di
effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto si computa  tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato
nell'attivita' appaltata. 
  10. Per gli apprendisti, alla ripresa dell'attivita'  lavorativa  a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo
di apprendistato e' prolungato in  misura  equivalente  all'ammontare
delle ore di sospensione o riduzione fruite. 
  11. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a
domicilio e le altre figure  professionali  escluse  dalla  normativa
vigente.