Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei  datori
di lavoro stipulanti l'accordo  sindacale  nazionale  del  5  ottobre
2018, aventi i requisiti di competenza e di assenza di  conflitto  di
interessi di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del  2015
e i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto
legislativo. 
  2.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
rappresentanti, con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nonche'  da  un  rappresentante,  con
qualifica di  dirigente,  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in
possesso dei requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Ai componenti  del  comitato  amministratore  non  spetta  alcun
emolumento,  indennita'  o  rimborso  spese.  Ai  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  riconosciuto,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di  missione  nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. 
  4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. I
componenti del  comitato  amministratore  non  possono  ricoprire  la
carica per piu' di due volte consecutive. 
  5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale
e la parte sindacale. 
  6. Scaduto il periodo di durata, il comitato  continua  ad  operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
  7. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti aventi diritto al voto. 
  8. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti, in caso di parita' nelle votazioni, prevale
il voto del presidente. 
  9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore il  collegio
sindacale dell'INPS,  anche  con  modalita'  telematica,  nonche'  il
direttore generale del medesimo Istituto, o un suo delegato con  voto
consultivo. 
  10.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
procedimento di sospensione  deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS,  nell'ambito  delle
funzioni di cui all'art. 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro tre  mesi,  il
presidente  dell'INPS  stabilisce  se  dare  ulteriore   corso   alla
decisione o annullarla. Trascorso tale termine la  decisione  diviene
esecutiva. 
  11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa  rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.