Art. 4 Compiti del comitato amministratore 1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; c) monitorare l'utilizzo delle risorse per i settori economici, sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS; d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; f) adottare criteri di precedenza, di turnazione e limiti nell'accesso agli interventi e ai trattamenti, anche riferibili all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro; g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.