Art. 4 
 
 
                 Compiti del comitato amministratore 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di: 
  a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza  dell'INPS  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b) deliberare in ordine alla concessione  degli  interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
  c) monitorare l'utilizzo delle risorse  per  i  settori  economici,
sulla base dei dati di utilizzo delle prestazioni da parte dei datori
di lavoro distinti per settori produttivi forniti da INPS; 
  d) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti
anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.
148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4  e
5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio
di bilancio; 
  e) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari  per
il miglior funzionamento del Fondo,  nel  rispetto  del  criterio  di
massima economicita'; 
  f)  adottare  criteri  di  precedenza,  di  turnazione   e   limiti
nell'accesso agli  interventi  e  ai  trattamenti,  anche  riferibili
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal  singolo  datore  di
lavoro; 
  g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
  h) assolvere ad ogni altro compito che sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti.