Art. 5 
 
 
                             Prestazioni 
 
  1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori
coinvolti in  processi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa in relazione alle  causali  previste  dalla  normativa  in
materia di integrazione  salariale  ordinaria,  ad  esclusione  delle
intemperie stagionali, o straordinaria. 
  2. Il Fondo eroga tutele  integrative,  in  termini  di  importi  e
durate, rispetto alle prestazioni previste dalla  legge  in  caso  di
cessazione del rapporto di lavoro. 
  3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni: 
  a) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni; 
  b)  contributi  al  finanziamento   di   programmi   formativi   di
riconversione o di riqualificazione professionale, anche in  concorso
con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea; 
  c) incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari
dell'APE, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232.