Art. 5 Prestazioni 1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria. 2. Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Il Fondo puo' stabilire le seguenti ulteriori prestazioni: a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni; b) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell'Unione europea; c) incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell'APE, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.