Art. 7 Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 1. L'assegno ordinario e' erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 2. L'importo dell'assegno ordinario e' rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno ordinario non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della erogazione dell'assegno ordinario o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. 4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.