Art. 7 
 
 
           Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 
 
  1.  L'assegno  ordinario  e'  erogato  dal  datore  di  lavoro   ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario  e'  rimborsato  al  datore  di
lavoro  o  conguagliato  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno  ordinario
non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano  trascorsi  sei
mesi dalla fine del periodo  di  paga  in  corso  alla  scadenza  del
termine di durata della erogazione  dell'assegno  ordinario  o  dalla
data del provvedimento di concessione se successivo. 
  4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.