Art. 8 
 
 
                Tutele integrative delle prestazioni 
              connesse alla perdita del posto di lavoro 
 
  1. Le prestazioni di cui all'art. 5, comma  2,  sono  destinate  ai
lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di
eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti  per
il pensionamento di vecchiaia o anticipato. 
  2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della  NASpI
per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione  del  rapporto
di lavoro hanno compiuto i  58  anni  di  eta',  il  Fondo  eroga,  a
decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI,
una prestazione  di  durata  pari  ad  un  mese  e  di  importo  pari
all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi',  all'INPS
la contribuzione correlata. 
  3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della  NASpI
per l'intera sua durata e che hanno  lavorato  con  la  qualifica  di
stagionali nei settori produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti
termali, del commercio  al  dettaglio,  della  ristorazione  e  degli
impianti a fune, per un periodo non inferiore  a ventisei  settimane,
anche non continuative, nei dodici  mesi  precedenti  la  domanda  di
accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per  i
quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga
a decorrere dal giorno successivo  al  termine  del  godimento  della
NASpI, una prestazione di durata pari  alla  differenza  tra  quattro
mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese,
e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il  Fondo  trasferisce,
altresi', all'INPS la contribuzione correlata. 
  4. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate  in  via
sperimentale per gli anni 2019 e 2020, e in ogni caso nel  limite  di
un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo  ordinario
di cui all'art. 12,  comma  1,  lettera  a),  nonche'  dell'eventuale
contributo integrativo di cui all'art. 12, comma 2 e delle risorse di
cui all'art. 12, comma 6 nell'importo risultante dall'ultimo bilancio
consuntivo approvato dal Comitato amministratore,  riferito  all'anno
precedente l'inizio della prestazione. 
  5. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata
sono  calcolate  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  della
gestione di iscrizione dei  lavoratori  tempo  per  tempo  vigente  e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro  il  trimestre
successivo.