Art. 8 Tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro 1. Le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto i 58 anni di eta' e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. 2. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto i 58 anni di eta', il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari ad un mese e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata. 3. Ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l'intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a ventisei settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso alle tutele integrative di cui al presente articolo, e per i quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi, il Fondo eroga a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore ad un mese, e di importo pari all'ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce, altresi', all'INPS la contribuzione correlata. 4. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, e in ogni caso nel limite di un terzo del gettito contributivo derivante dal contributo ordinario di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), nonche' dell'eventuale contributo integrativo di cui all'art. 12, comma 2 e delle risorse di cui all'art. 12, comma 6 nell'importo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dal Comitato amministratore, riferito all'anno precedente l'inizio della prestazione. 5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 6. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.