Allegato Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018. La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Il prefetto di Salerno, pertanto, con provvedimento del 21 giugno 2019, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida. Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 luglio 2018. Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non e' riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alessandro Raffaele Valeri, prefetto in quiescenza. Roma, 30 settembre 2019 Il Ministro dell'interno: Lamorgese