Art. 2 Implementazione del criterio 1. Il criterio di trattamento per la terapia dell'epatite C cronica di cui al precedente art. 1, e' implementato nell'ambito dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio, che tracceranno la gestione della terapia dei singoli pazienti da parte dei centri prescrittori individuati dalle regioni.