Art. 2 
 
                    Implementazione del criterio 
 
  1. Il criterio di trattamento per la terapia dell'epatite C cronica
di cui al precedente art. 1, e' implementato nell'ambito dei registri
dei farmaci sottoposti a monitoraggio, che  tracceranno  la  gestione
della terapia dei singoli pazienti da parte dei  centri  prescrittori
individuati dalle regioni.