IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato, come emerge dal verbale d'ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, non avendo avviato il programma edilizio, a causa della cessazione il 30 aprile 2016 dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita dei terreni stipulato dalla cooperativa medesima in data 4 maggio 2011; Considerato che il predetto contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva subordinata alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione prevista dalla delibera comunale, sottoscrizione che non e' mai stata effettuata; Considerato che in data 4 luglio 2018 e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 18 giugno 2019, presso l'Ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo del dott. Emanuele Galtieri; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «Nuova Giovinazzo societa' cooperativa edilizia», con sede in Giovinazzo (BA) (codice fiscale 07078740722), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.