IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l' art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria  effettuata  dagli
ispettori  incaricati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Considerato,  come  emerge  dal   verbale   d'ispezione,   che   la
cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, non avendo avviato il
programma edilizio, a  causa  della  cessazione  il  30  aprile  2016
dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita dei terreni
stipulato dalla cooperativa medesima in data 4 maggio 2011; 
  Considerato che  il  predetto  contratto  era  stato  sottoposto  a
condizione   sospensiva   subordinata   alla   sottoscrizione   della
convenzione  di  lottizzazione  prevista  dalla  delibera   comunale,
sottoscrizione che non e' mai stata effettuata; 
  Considerato che in data 4 luglio 2018 e' stato assolto l'obbligo di
cui  all'  art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   dando
comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   e   che   il   legale
rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 gennaio 2019 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  in  data  18  giugno  2019,  presso  l'Ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che  da  tale
operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo  del  dott.
Emanuele Galtieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa'  cooperativa  «Nuova  Giovinazzo  societa'  cooperativa
edilizia», con sede in Giovinazzo (BA) (codice fiscale  07078740722),
e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile.