Art. 2 1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativi a enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.