Art. 2 
 
 
         Delega di funzioni in materia di pari opportunita' 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  a   esercitare   le   funzioni   di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie
concernenti la promozione  dei  diritti  della  persona,  delle  pari
opportunita' e della parita' di  trattamento,  la  prevenzione  e  la
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad
altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con  questi  ultimi,
il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare l'attuazione delle politiche concernenti  la  materia  dei
diritti e delle pari  opportunita'  di  genere  con  riferimento,  in
particolare, alle aree critiche e agli  obiettivi  individuati  dalla
Piattaforma   di   Pechino,   e   dalla   correlata    dichiarazione,
particolarmente rispetto ai temi della salute, della  ricerca,  della
scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro,
delle cariche elettive e della rappresentanza di  genere  nei  luoghi
decisionali economici e politici; 
    b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari  opportunita'
nel settore dell'informazione e della comunicazione, con  particolare
riferimento al diritto alla  salute  delle  donne,  alla  prevenzione
sanitaria e alla maternita'; 
    c) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare la piena attuazione delle politiche  in  materia  di  pari
opportunita'  tra  uomo  e   donna   sul   tema   dell'imprenditoria,
dell'autoimpiego e del lavoro pubblico  e  privato,  con  particolare
riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro e delle carriere; 
    d) a esercitare le funzioni di competenza  statale  di  cui  agli
articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
198; 
    e) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19,  lettera
f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
    f) a promuovere e coordinare le azioni  di  Governo  in  tema  di
diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le  azioni
di  Governo  volte  a  prevenire  e  rimuovere  tutte  le  forme   di
discriminazione per cause direttamente o indirettamente  fondate  sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la  religione  o  le  convinzioni
personali, l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita'  di  genere,
anche   promuovendo   rilevazioni   statistiche   in    materia    di
discriminazioni; 
    g) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali
e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in
materia di pari  opportunita'  e  non  discriminazione,  compresa  la
partecipazione a tutti gli  altri  organismi  rilevanti,  nonche'  la
partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari  opportunita'
nelle politiche europee; 
    h) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere  sul
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; 
    i) a coordinare, anche  in  sede  europea  e  internazionale,  le
politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita'
di  genere,  alla  tutela  dei  diritti  umani  delle  donne  e  alla
prevenzione e tutela contro  ogni  discriminazione,  con  particolare
riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in  qualita'  di  Stato
parte contraente della Convenzione internazionale per l' eliminazione
di  tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale  e  nel  rispetto
dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e della Convenzione del consiglio d'Europa  sulla  prevenzione  e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
    l) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di
prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e  di  genere  e  agli
atti  persecutori;  alle  mutilazioni  genitali  femminili   e   alla
violazione dei diritti fondamentali all'integrita'  della  persona  e
alla salute delle donne e delle bambine;  allo  sfruttamento  e  alla
tratta  delle  persone,  con  particolare  riferimento   al   decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta
e  il  grave  sfruttamento   degli   esseri   umani   approvato   con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 e  alla
predisposizione del Piano nazionale contro la tratta di esseri  umani
per il periodo 2019 - 2021; 
    m)  a  promuovere   e   coordinare   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; 
    n) a sottoporre al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
proposta di esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5,  comma  2,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte  le  materie
delegate, in caso di persistente violazione del principio  della  non
discriminazione; 
    o) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i
poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del  Consiglio
dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30  novembre
2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di  accesso
agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  nelle  societa',
costituite in Italia, controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice  civile,  non
quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120». 
  3. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei,
e' delegato  ad  adottare  tutte  le  iniziative  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di  quanto
previsto dall'art. 18  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  per
l'emanazione  dei  regolamenti  volti   ad   adeguare   l'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la  realizzazione
dei  programmi  dell'Unione  europea  in  materia  di  parita',  pari
opportunita' e azioni positive. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per  le  pari  opportunita',  ivi
compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di  trattamento  e
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica (UNAR).