Allegato 1 A) Misure in zona protezione: a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari nonche' del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie; b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita'; c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine; d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui e' stata confermata la presenza di Aethina tumida; e) divieto di introduzione in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente; f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza; g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza; h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto; i) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario; j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo; k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA. 2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole. 3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. 4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati. 5. per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta. B) Misure in zona di sorveglianza: a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide; b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita'; c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine; d) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui e' stata confermata la presenza di Aethina tumida; e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente; f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri; g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza; h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza; i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto; j) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario; k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo; l) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procedera' ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato. 1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza. 2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario Ufficiale con esito favorevole. 3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. 4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati. 5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.