(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
    A) Misure in zona protezione: 
      a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento
in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli
alveari nonche' del  posizionamento  da  parte  degli  apicoltori  di
trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie; 
      b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di  trappole,
l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino  alla  risoluzione
della non conformita'; 
      c) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di
protezione  di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api   per
impollinazione e api regine; 
      d) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  dalla  zona  di
protezione di melari provenienti da apiari in cui e' stata confermata
la presenza di Aethina tumida; 
      e) divieto di introduzione in zona di  protezione  di  alveari,
sciami, nuclei, pacchi d'ape,  api  per  impollinazione,  api  regine
nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da  parte  della
ASL territorialmente competente; 
      f) effettuazione di controlli clinici o di  laboratorio  in  un
numero di apiari tale da rilevare  una  prevalenza  attesa  uguale  o
superiore al 10% con il 95% di confidenza; 
      g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo  clinico  o
di  laboratorio  di  un  numero  di  alveari  tale  da  rilevare  una
prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza; 
      h) i  controlli  clinici  di  cui  alla  lettera  g)  prevedono
alternativamente  un  controllo  dell'intera  famiglia  e  nell'arnia
successiva della sola trappola fino al  raggiungimento  del  campione
richiesto; 
      i) in caso di rilevamento di  Aethina  tumida  dovranno  essere
controllati tutti gli alveari dell'apiario; 
      j) altri controlli clinici e  di  laboratorio  potranno  essere
eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere
ulteriori dati di carattere  epidemiologico  o  per  l'attuazione  di
altre misure di controllo; 
      k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli  apiari
abbandonati che non risultano registrati in BDA. 
    2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati  in
vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel
territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un
esame  ispettivo  da  parte  del  Veterinario  ufficiale  con   esito
favorevole. 
    3. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a
smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. 
    4. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al
punto 2) i melari dovranno essere  sottoposti  a  un  trattamento  di
bonifica prima di essere spostati. 
    5. per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al
precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei  melari
al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza.
I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta. 
    B) Misure in zona di sorveglianza: 
      a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento
in BDA di tutti  gli  apiari  presenti,  della  tracciabilita'  degli
alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli  apicoltori  in
tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide; 
      b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi  di  trappole
l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino  alla  risoluzione
della non conformita'; 
      c) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di
sorveglianza di  alveari,  sciami,  nuclei,  pacchi  d'ape,  api  per
impollinazione, api regine; 
      d) divieto di movimentazione  verso  l'esterno  della  zona  di
sorveglianza  di  melari  provenienti  da  apiari  in  cui  e'  stata
confermata la presenza di Aethina tumida; 
      e) divieto di introduzione di alveari, sciami,  nuclei,  pacchi
d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e  melari  se
non previamente  autorizzato  da  parte  della  ASL  territorialmente
competente; 
      f) posizionamento e controllo  clinico  mensile  da  parte  del
Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal
Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione
della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro  della  zona
di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri; 
      g) effettuazione di controlli clinici o di  laboratorio  in  un
numero di apiari tale da rilevare  una  prevalenza  attesa  uguale  o
superiore al 2% con il 95% di confidenza; 
      h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo  clinico  o
di  laboratorio  di  un  numero  di  alveari  tale  da  rilevare  una
prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza; 
      i) i  controlli  clinici  di  cui  alla  lettera  h)  prevedono
alternativamente  un  controllo  dell'intera  famiglia  e  nell'arnia
successiva della sola trappola fino al  raggiungimento  del  campione
richiesto; 
      j) in caso  di  presenza  di  Aethina  tumida  dovranno  essere
controllati tutti gli alveari dell'apiario; 
      k) altri controlli clinici e  di  laboratorio  potranno  essere
eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere
ulteriori dati di carattere  epidemiologico  o  per  l'attuazione  di
altre misure di controllo; 
      l) in caso di rilevamento di Aethina tumida  in  un  alveare  o
nucleo sentinella si procedera' ad  individuare  una  nuova  zona  di
protezione a partire dal focolaio confermato. 
    1. In deroga alla lettera c),  per  i  soli  alveari  a  fini  di
nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della  zona  di
sorveglianza e  solo  nelle  province  confinanti,  previo  controllo
clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare
una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di
confidenza. 
    2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere  inviati  in
vincolo  sanitario  verso  impianti  di   smielatura   presenti   nel
territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti  ad  un
esame  ispettivo  da  parte  del  Veterinario  Ufficiale  con   esito
favorevole. 
    3. I melari di cui al  punto  2)  dovranno  essere  sottoposti  a
smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. 
    4. In caso di riscontro di Aethina tumida  all'esame  di  cui  al
punto 2) i melari dovranno essere  sottoposti  a  un  trattamento  di
bonifica prima di essere spostati. 
    5. Per consentire la  programmazione  dei  controlli  di  cui  al
precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei  melari
al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza.
I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.