Art. 7 
 
  Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 24 ottobre
2019, per il tramite della Banca d'Italia, cui  il  Dipartimento  del
Tesoro mette a disposizione il  controvalore  degli  importi  per  il
capitale e gli interessi. 
  A tal  fine  la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  riconoscere  agli
operatori, con valuta pari al  giorno  di  regolamento,  gli  importi
relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori  e
con corresponsione di dietimi d'interesse per: 
    ottantaquattro giorni per il BTP 1° febbraio 2020, cedola 4,50%; 
    un giorno per il BTP Italia 23 aprile 2020; 
    centotrentuno giorni per il CCTeu 15 dicembre 2020. 
  I conseguenti oneri  per  rimborso  capitale  e  interessi  passivi
faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di
voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare  21.1)  e
per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2)
e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in
corso. 
  A tal fine la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via
automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. 
  L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine   di    regolare
l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui
nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia,  secondo  la
normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 
  In caso di ritardo nella consegna dei titoli  di  cui  al  presente
decreto  da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione   le
disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato  nelle
premesse.