Art. 13 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2019, n. 336. 2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del decreto ministeriale n. 336/2019, l'Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto - contributi ed incentivi - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2019 Il direttore generale: Cinelli