Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I gestori gia' autorizzati che intendano offrire obbligazioni  o
titoli di debito,  o  istituire  una  bacheca  elettronica,  dovranno
fornire alla Consob  le  relative  informazioni  previste  nei  punti
12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della  sezione  B
dell'allegato  2, quarantacinque  giorni  prima  dell'avvio  di  tale
operativita'. 
  2. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione. 
 
    Roma, 10 ottobre 2019 
 
                                                Il Presidente: Savona