Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I gestori gia' autorizzati che intendano offrire obbligazioni o titoli di debito, o istituire una bacheca elettronica, dovranno fornire alla Consob le relative informazioni previste nei punti 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della sezione B dell'allegato 2, quarantacinque giorni prima dell'avvio di tale operativita'. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 ottobre 2019 Il Presidente: Savona