Art. 2 
 
 
                           Norme generali 
 
  1. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  realizzati
secondo modalita' procedurali di  tipo  valutativo,  in  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  ai  successivi   articoli,   attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati. 
  2. I progetti possono riguardare  tematiche  relative  a  qualsiasi
campo di ricerca  nell'ambito  dei  macrosettori  di  ricerca  e  dei
relativi settori come determinati dall'ERC. 
  3. I singoli bandi  indicano  il  costo  massimo  che  puo'  essere
previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per
ciascuno dei macrosettori ERC,  nonche'  per  ciascuno  dei  relativi
settori. 
  4. Il sostegno  finanziario  in  favore  dei  progetti  di  ricerca
fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo  nella
spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.