Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  sono  utilizzate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  spesa  del  personale:  impegni  di  competenza   per   spesa
complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato,  per  i  rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonche' per tutti  i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto  di
pubblico impiego, in  strutture  e  organismi  variamente  denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente, al  lordo  degli  oneri
riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo  rendiconto
della gestione approvato; 
    b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai  titoli
I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione
approvati, considerati al netto di  quelli  la  cui  destinazione  e'
vincolata, ivi inclusi, per le finalita' di cui al presente  decreto,
quelli  relativi  al  Servizio  sanitario  nazionale,  e   al   netto
dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti
di dubbia esigibilita' relativo all'ultima annualita' considerata.