Art. 2 
 
                   Il Sistema informativo del Rdc 
 
  1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del  Rdc  e'  effettuato
nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare  il
rispetto  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni,   ed,   in
particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per
il  lavoro  e  dei  Patti   per   l'inclusione   sociale   da   parte
rispettivamente dei Servizi per il lavoro e  dei  Servizi  competenti
per il contrasto alla  poverta'  dei  comuni,  che  si  coordinano  a
livello di Ambito territoriale, nonche' per finalita' di  verifica  e
controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n.  4/2019,
nonche' per la comunicazione delle informazioni  sui  progetti  utili
alla collettivita' e sull'assolvimento dei relativi obblighi  di  cui
all'art. 4, comma 15 del medesimo decreto-legge. 
  2. Nell'ambito del Sistema  informativo  operano  le  seguenti  due
piattaforme: 
    a) la piattaforma digitale del Reddito  di  cittadinanza  per  il
Patto  per  il  lavoro,  istituita  presso  l'ANPAL  per   consentire
l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e  supportare  la
realizzazione   di   percorsi   personalizzati   di   accompagnamento
all'inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i  Servizi  per
il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  l'INPS,  secondo  termini  e  modalita'  di  cui
all'art. 4 del presente decreto; 
    b) la piattaforma digitale del Reddito  di  cittadinanza  per  il
Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti
per il contrasto  alla  poverta'  dei  comuni,  in  forma  singola  o
associata,  al  fine  di  supportare  la  realizzazione  di  percorsi
personalizzati  di  accompagnamento  all'inclusione  sociale  e   per
finalita' di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei
beneficiari. Attraverso la piattaforma i comuni, che si coordinano  a
livello di Ambito territoriale, comunicano con  il  Ministero  e  con
INPS secondo termini e modalita'  di  cui  all'art.  5  del  presente
decreto. 
  3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di  cui  al  comma
precedente,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
identifica i  componenti  del  nucleo  familiare  che  devono  essere
convocati dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei
comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 5  e  11,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di  cui  all'allegato  sub
1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a
tale  identificazione  e'  costituito   l'elenco   dei   beneficiari,
comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri  definiti  nel
Piano di cui all'art. 3 del presente decreto, allegato sub 2). 
  4. Attraverso le piattaforme i comuni  e  i  Centri  per  l'impiego
comunicano tra di loro per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui
all'art. 4 e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio  2019,
n. 4, nonche' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo  n.
147 del 2017, secondo modalita' e  termini  di  cui  all'art.  6  del
presente decreto. 
  5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento  delle
funzioni  di   propria   competenza   per   finalita'   di   analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo  del  programma  del  Rdc,  con
particolare  riferimento  alla   responsabilita'   di   coordinamento
dell'attuazione, di monitoraggio e di  valutazione  del  Rdc  e  alla
funzione di identificazione degli ambiti  territoriali  lavorativi  e
sociali che presentano  particolari  criticita'  nell'attuazione  del
Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali avviene nei  limiti  di  cui  all'art.  7,  secondo
modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 6 del presente
decreto, allegato sub 5). 
  6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati  dall'ANPAL,  con
riferimento   al   Reddito   di   cittadinanza,   anche   nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite  dall'art.  9  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da
parte dell'ANPAL avviene secondo modalita'  e  termini  definiti  nel
Piano di cui all'art. 4 del presente decreto, allegato sub 4). 
  7. Al Sistema informativo accede  la  Guardia  di  finanza  per  le
attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'
per il monitoraggio delle attivita' degli Enti di formazione  di  cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  nei
limiti e secondo modalita' e termini di cui all'art. 7  del  presente
decreto. 
  8. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali
dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i  comuni,  in  forma  singola  o
associata, e la Guardia di finanza operano in  qualita'  di  Titolari
autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel
rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali
le regioni e le province autonome ovvero Agenzie  regionali  o  altri
Enti regionali sono titolari dei trattamenti operati dai servizi  per
il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le
Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  n.
276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita'
di  intermediazione  ai  sensi  dell'art.  6  del  medesimo   decreto
legislativo e i soggetti accreditati ai  servizi  per  il  lavoro  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015  effettuano  i
trattamenti di dati personali di propria competenza  in  qualita'  di
titolari autonomi del trattamento. 
  9. Il trattamento dei dati avviene nel  rispetto  dei  principi  di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nei relativi Piani tecnici, allegati al
presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono
individuate le tipologie di dati e le  operazioni  eseguibili,  anche
con riferimento a categorie particolari  di  dati  personali  o  dati
relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e  10  del
regolamento (UE) 2016/679,  le  misure  appropriate  e  specifiche  a
tutela degli interessati nel trattamento  e  nella  trasmissione  dei
dati, nonche' le modalita' di  accesso  selettivo  alle  informazioni
necessarie al perseguimento delle specifiche finalita'.