Art. 2 
 
  1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e  successivi,  continuano  a
produrre i loro effetti ai  fini  della  liquidazione  degli  assegni
sostitutivi per l'anno 2019, in considerazione delle  risultanze  dei
monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse  finanziarie
di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n.  192
del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.  232.  Coloro  che
non  hanno  presentato  domanda  per  la  liquidazione   dell'assegno
sostitutivo  per  l'anno  2013  ne'   successivamente   e   intendono
richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2019,  possono  presentarla,
redatta secondo il modello  allegato  al  presente  decreto,  di  cui
costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2019 al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi -  Direzione  dei  servizi  del
tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui  e'
affetto il  richiedente.  Le  domande  prodotte  per  l'anno  2013  e
successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta  nel  2019  da
coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli  anni  precedenti,
continuano a produrre i loro effetti anche  per  l'anno  2020,  salvo
monitoraggio da compiersi con decreto entro  il  30  aprile  2020  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.  Fino
al 31 dicembre 2019, gli  enti  titolari  dei  progetti  di  servizio
civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del  progetto
stesso, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile  nazionale  -  Ufficio  per  il
servizio civile  nazionale  e  al  citato  Ufficio  7  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i
nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando
il periodo di fruizione del servizio stesso. 
  2. In considerazione della  distribuzione  dello  stanziamento,  il
pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da  parte
dell'Ufficio 7, indicato al comma  1,  e'  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze a valere  sulle  risorse  del  capitolo
1316 per le partite  di  propria  competenza,  mentre  e'  anticipato
dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell'indicato ufficio, a valere sulle  risorse  di
cui al capitolo 1319. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 4 settembre 2019 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Trenta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2019 
Ministero della difesa, foglio n. 2526