Art. 2 1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2019, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 ne' successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2019, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta nel 2019 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2020, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2019, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso. 2. In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre e' anticipato dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell'indicato ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2019 Il Ministro della difesa Trenta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2019 Ministero della difesa, foglio n. 2526