IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on.le Franco Manzato; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disciplina della pesca dei piccoli pelagici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002); Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016; Visto il decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 contenente «Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2019»; Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca - FEAMP, in particolare l'art. 33; Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comuni della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco; Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo; Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione europea nel corso della 38ª riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011; Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»; Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle raccomandazioni della CGPM n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 1224/2009; Ritenuto tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonche' di monitorare le attivita' di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva Lunghezza fuori tutto (LFT); Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del reg. (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; Considerata pertanto la necessita', nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della piu' recente raccomandazione n. GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18); Sentito il parere del tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, con riguardo alla materia di fermo pesca, nella seduta del 7 febbraio 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unita' da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate. 2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unita' da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell'elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate. 3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una unita' da pesca e' dedita alla «attivita' connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all'art. 4, comma 28 del reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa. 4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a Nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04'N - 018°29'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine.