Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Nelle more  del  rilascio  da  parte  della  Direzione  generale
dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6, entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto gli armatori delle unita'
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici,  inclusi
nell'elenco di cui all'art. 3,  devono  depositare  presso  l'ufficio
marittimo di iscrizione del peschereccio  una  dichiarazione  con  la
quale viene effettuata la scelta, irrevocabile fino  al  31  dicembre
2020, ad utilizzare il solo sistema  «volante»  e/o  «circuizione»  -
ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a  chiusura  meccanica  (PS)»
e/o «reti da traino pelagiche a coppia  (PTM)»  -  fra  tutti  quelli
autorizzati in licenza. Qualora  l'autorizzazione  non  fosse  ancora
stata rilasciata dalla Direzione generale, entro il 31 dicembre  2020
gli stessi armatori devono rinnovare tale  scelta,  con  la  medesima
modalita' del deposito presso l'ufficio marittimo di  iscrizione  del
peschereccio, irrevocabile per i successivi dodici mesi. 
  2.  Le  Autorita'  marittime  provvedono  via   pec   all'indirizzo
pemac3@pec.politicheagricole.gov.it alla trasmissione di copia  delle
dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma 1. 
  3. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca  attiva  di
stock di piccoli pelagici, fermo restando  le  prescrizioni  vigenti,
hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'ufficio  marittimo  di
iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza,
il numero di giornate di pesca effettuate. 
  4. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori  tutto  (LFT),  tutti  i
comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di
piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia
di registrazione e comunicazione delle catture  e  delle  conseguenti
operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del  log-book  elettronico
ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le  catture
di acciughe e/o sardine. 
  5.  Raggiunti  i  limiti  delle  giornate  di  pesca  stabiliti  al
precedente art. 2, i pescherecci che effettuano la  pesca  attiva  di
stock di  piccoli  pelagici  hanno  l'obbligo  di  interrompere  tale
tipologia di pesca. 
  6. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori  tutto  (LFT),  tutti  i
pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici in Adriatico devono essere muniti di  sistema  VMS  e/o  AIS
funzionante  ed  attivo.  L'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli
pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se, ai sensi  della
normativa di riferimento, i sistemi installati a bordo, non risultano
funzionanti. 
  7. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse
nell'elenco di cui al precedente  art.  3,  non  sono  autorizzate  a
pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi  di  acciughe  e/o
sardine superiori al 20%, in peso  vivo,  del  totale  delle  catture
effettuate. 
  8. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto,
sono punite ai sensi delle leggi vigenti.  Gli  allegati  1,  2  e  3
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  9. Una volta effettuata la scelta di cui al comma  1  del  presente
articolo, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock
di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» - ovvero con
gli  attrezzi  «reti  da  traino  pelagiche  a  coppia  (PTM)»,  sono
esonerate dal rispettare quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1)  e
dall'art. 6 del decreto  ministeriale  n.  173  del  30  aprile  2019
recante arresto  temporaneo  obbligatorio  delle  unita'  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico  per
l'anno 2019. 
  10. Per il 2019, nelle more dell'effettuazione della scelta di  cui
al comma 1, le imprese di pesca che effettuano  la  pesca  attiva  di
stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» ovvero
con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)»  non  sono
soggette alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale
n. 173 del 30 aprile 2019. 
  11. Le imprese autorizzate all'utilizzo del sistema «strascico» che
effettuano la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, se  pur
rispettati i  periodi  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  di  cui
all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30  aprile  2019,  non
accedono ai contributi previsti dall'art. 33 del regolamento FEAMP n.
508/2014 se non hanno effettuato le misure di cui  agli  articoli  5,
comma 1) e 6 dello stesso decreto.