Art. 8 
 
            Misure di sostegno in favore degli equipaggi 
                           e delle imprese 
 
  1. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al presente decreto, e' prevista l'attivazione della  misura  sociale
straordinaria di cui all'art. 1, comma 673 della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Le modalita' attuative della  predetta  misura  sociale
saranno determinate, ai sensi di quanto previsto al predetto art.  1,
comma 673 con successivo decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con quelli delle  politiche  agricole,
alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze. 
  2. Successivamente alla  modifica  del  Programma  operativo  FEAMP
Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo  per  gli
affari marittimi  e  la  pesca  in  Italia  CCI  2014IT14MFOP001  con
apposito decreto ministeriale potranno essere determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente
provvedimento, a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi  dell'art.
33 del regolamento (UE) n. 508/2014.