(( Art. 8 bis 
 
          Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
150, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso
il provvedimento emesso, ai  sensi  del  comma  10,  dalla  struttura
organizzativa competente  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
ammesso  ricorso  alla  commissione  provinciale  di  controllo   sul
collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto  al
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.   21    (Rafforzamento    dei    meccanismi    di
          condizionalita'  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          relative  ai  beneficiari  di  strumenti  di  sostegno   al
          reddito). - 1. La  domanda  di  Assicurazione  Sociale  per
          l'Impiego, di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012, di
          Nuova  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego   (NASpI)   o
          Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con  rapporto
          di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL),  di  cui   agli
          articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
          22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'art.
          7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato
          all'INPS,   equivale   a   dichiarazione    di    immediata
          disponibilita', ed e'  trasmessa  dall'INPS  all'ANPAL,  ai
          fini  dell'inserimento  nel  sistema  informativo  unitario
          delle politiche del lavoro. 
              2. I  beneficiari  delle  prestazioni  a  sostegno  del
          reddito di cui al comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,
          contattano  i  centri  per  l'impiego,  con  le   modalita'
          definite da questi, entro il termine  di  15  giorni  dalla
          data di presentazione della domanda di cui al comma  1,  e,
          in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro
          il termine stabilito con il  decreto  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'art.
          20. 
              3. 
              4.  Il  beneficiario  di  prestazioni  e'   tenuto   ad
          attenersi ai comportamenti previsti nel patto  di  servizio
          personalizzato, di cui all'art. 20, nei tempi ivi previsti,
          restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni  di  cui
          al presente articolo. 
              5.  Oltre  agli  obblighi  derivanti  dalla   specifica
          disciplina, il lavoratore che fruisce  di  benefici  legati
          allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di  cui
          al presente articolo. 
              6. Oltre che per i contatti con il  responsabile  delle
          attivita' di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), previsti
          dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario  puo'
          essere convocato nei giorni feriali dai competenti  servizi
          per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu'  di
          72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo  patto  di
          servizio personalizzato. 
              7.  Con  riferimento  all'Assicurazione   Sociale   per
          l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale  per  l'Impiego
          (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
          con rapporto  di  collaborazione  coordinata  (DIS-COLL)  e
          all'indennita'  di  mobilita',  si  applicano  le  seguenti
          sanzioni: 
                a) in caso di mancata presentazione,  in  assenza  di
          giustificato  motivo,   alle   convocazioni   ovvero   agli
          appuntamenti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, lettera d), e
          di commi 2 e 6 del presente articolo: 
                  1) la decurtazione di un quarto di una  mensilita',
          in caso di prima mancata presentazione; 
                  2) la decurtazione di una mensilita', alla  seconda
          mancata presentazione; 
                  3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                b) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
          all'art. 20, comma 3, lettera a), le  medesime  conseguenze
          di cui alla lettera a) del presente comma 7; 
                c) in caso di mancata partecipazione, in  assenza  di
          giustificato motivo, alle iniziative di  cui  all'art.  20,
          comma 3, lettera b) e all'art. 26: 
                  1) la decurtazione di una  mensilita',  alla  prima
          mancata partecipazione; 
                  2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
          disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 
                d) in caso di mancata  accettazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai
          sensi dell'art. 25, la decadenza dalla prestazione e  dallo
          stato di disoccupazione. 
              8. 
              9. In caso di decadenza dallo stato  di  disoccupazione
          prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'art. 23, comma 4,
          non e' possibile una nuova registrazione  prima  che  siano
          decorsi due mesi. 
              10. In caso di violazione  degli  obblighi  di  cui  ai
          commi 7 e 8, il centro per  l'impiego  adotta  le  relative
          sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
          sistema  informativo  di  cui  all'art.  13,  all'ANPAL  ed
          all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
          a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 
              11.  La   mancata   adozione   dei   provvedimenti   di
          decurtazione  o  decadenza  della   prestazione   determina
          responsabilita' disciplinare e  contabile  del  funzionario
          responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  20  del
          1994. 
              12. Avverso il provvedimento del centro  per  l'impiego
          di cui al  comma  10  e'  ammesso  ricorso  all'ANPAL,  che
          provvede  ad  istituire  un  apposito  comitato,   con   la
          partecipazione   delle   parti    sociali.    Avverso    il
          provvedimento  emesso,  ai  sensi  del  comma   10,   dalla
          struttura organizzativa competente della Provincia autonoma
          di Bolzano e' ammesso ricorso alla commissione  provinciale
          di controllo sul collocamento di cui all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280,  nel
          rispetto di quanto previsto al  comma  5  dell'art.  1  del
          presente decreto. 
              13. L'INPS provvede annualmente a  versare  le  risorse
          non  erogate  in  relazione  a   prestazioni   oggetto   di
          provvedimenti di decurtazione o decadenza  per  il  50  per
          cento al Fondo per le politiche attive di cui  all'art.  1,
          comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per  il  restante
          50 per cento alle regioni e  province  autonome  cui  fanno
          capo i centri per l'impiego che hanno adottato  i  relativi
          provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione
          del personale connessi  al  raggiungimento  di  particolari
          obiettivi.».