IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»)  e   in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»)
ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2019  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione
seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o
impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere
disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in
presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  28
ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 69.259 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il proprio decreto in data 26 settembre 2019, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime  due  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e  scadenza  1°
febbraio 2025; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  terza  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente  godimento  1°  ottobre
2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L'emissione della predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni
anno di durata del prestito. Il tasso  d'interesse  da  corrispondere
sulla prima cedola, di scadenza 1° febbraio  2020,  sara'  pari  allo
0,116984% lordo, corrispondente a un periodo di centoventitre  giorni
su un semestre di centottantaquattro. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.