(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti
per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali delle  regioni  a  statuto
ordinario, per l'esercizio 2019. 
 
A. Certificazione dei risultati 2019. 
 
    Per la verifica del rispetto degli obiettivi  di  saldo  2019  le
regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno
2019 attraverso il modello n. 2C/19. 
    Le informazioni del modello n. 2C/19  della  certificazione  sono
quelle relative al monitoraggio dell'intero anno  2019  trasmesse  al
Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web
previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio,  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it 
    E' prevista una apposita procedura web che consente  all'ente  di
acquisire direttamente il modello 2C/19 per la certificazione ai fini
del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di
monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019. 
    Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di
saldo  2019  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2020,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. 
    In prossimita' del termine del 31  marzo  2020  previsto  per  la
certificazione  dei  risultati  del  2019,  le  regioni   a   statuto
ordinario, aggiornano i dati  inseriti  alla  fine  di  gennaio,  per
tenere conto dell'attivita'  di  riaccertamento  ordinario  posta  in
essere fino a tale data. 
    L'obiettivo 2019 e' stato conseguito se la voce Q del  prospetto,
riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria
realizzato nel 2019 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto
per il 2019 e' pari a zero o positivo. 
    Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione
dell'art. 1, comma 479, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati
spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento   degli
accertamenti delle entrate  finali  dell'esercizio  2019,  condizione
che, unitamente al rispetto dei termini  perentori  previsti  per  la
certificazione   del   pareggio   2019,   consente    di    innalzare
nell'esercizio 2020 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto  comma
28. 
    Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di
cassa (facoltativa), il prospetto della  certificazione  consente  di
certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non
negativo fra le entrate finali e le spese finali  previsto  dall'art.
1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    Per gli enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2019,  in
attuazione dell'art. 1, comma 476, della  citata  legge  n.  232  del
2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato
conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n.
232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento  degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo
comma 476. 
    Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma  507,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il prospetto  certifica  l'eventuale  utilizzo
degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2019 per una  quota
inferiore al 90 per cento (se  N/G  e'  <  0,9).  Qualora  gli  spazi
finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al
90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare  di  spazi
finanziari di  competenza  dell'esercizio  finanziario  successivo  a
quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. 
    Infine, il prospetto 2C/19 certifica la  realizzazione  di  nuovi
investimenti esigibili nel 2019 dalle regioni a statuto  ordinario  a
valere: 
      a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio
2019 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, legge n. 232/2016, a meno
che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per
l'esercizio 2019, pari a complessivi 130, sia  stata  realizzata  nel
2017 o nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2017 e nel 2018.  Il
mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016; 
      b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio
2019 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, legge n. 232/2016, a meno
che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per
l'esercizio  2019,  pari  a  complessivi  137  milioni,   sia   stata
realizzata nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2018. Il mancato
conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle
sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016; 
      c) degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio
2019 in attuazione del comma 495-ter  della  legge  n.  232/2016.  Il
mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016; 
      d) dei richiamati commi 833 a  834  dell'art.  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione
degli  investimenti  pubblici  delle  regioni  a  statuto   ordinario
attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni  di
euro per l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli
importi spettanti alle singole  regioni,  indicati  nella  tabella  4
allegata alla predetta legge n. 145 del 2018, con accordo da  sancire
in sede di Conferenza permanente  fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    L'art. 1, comma 470, della legge n.  232  del  2016  ha  disposto
l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del
pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale».   Alla
certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi
dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice   dell'amministrazione
digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti
in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare,
l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale,  rubricato
«Valore  giuridico  della  trasmissione»,  prevede  che  i  documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi
mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro
trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento
originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per
posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. 
    La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve
avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013,  recante
«Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». 
    Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario
accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  menu
funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla
certificazione del rispetto degli obiettivi 2019 che prospettera', in
sola visualizzazione, il modello 2C/19 contenente le  risultanze  del
monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente. 
    Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni
acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla
sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del
rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e
dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
    A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  «Certificazione
digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito
tasto «Scarica documento»;  una  volta  scaricato  il  documento,  va
apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit
di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere
nuovamente alla  funzione  «Certificazione  digitale»  ed  effettuare
l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  «Carica
documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli  sulla
validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di
scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. 
    Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma
digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2019,
inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario,
devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2020 mediante la
funzione   «Variazione    modello»    nell'applicazione    web    del
«Monitoraggio». 
    Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di
«Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il  sistema
web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto
del termine di invio. 
    Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti
all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». 
    Infine, si segnala  che  i  dati  indicati  nella  certificazione
devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di
gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente,
approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi
con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,  comma
473, della legge n. 232 del  2016  e'  tenuto  a  rettificare,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2020 i dati  del
monitoraggio del 2019 presenti nel sistema web e ad inviare la  nuova
certificazione con le modalita' sopra richiamate. 
    Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da
quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal
sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione
del rispetto del pareggio di bilancio.