(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
 
               Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 
 
    1. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 
    2.  La  convocazione  ha   luogo   mediante   posta   elettronica
certificata inviata ai consorziati almeno quindici giorni  prima  del
giorno fissato per l'Assemblea e mediante avviso depositato presso la
sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web  almeno
quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per  l'assemblea.   La
convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo  e  la  data
della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di  distanza
da  tale  data,  della  seconda  convocazione,  salvo  il   caso   di
particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il  termine
minimo di cinque giorni. 
    3. In alternativa, la  convocazione  ha  luogo  a  mezzo  lettera
raccomandata o  telefax,  inviati  ai  consorziati,  almeno  quindici
giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare  urgenza  in
cui deve comunque  essere  osservato  il  termine  minimo  di  cinque
giorni. 
    4. L'Assemblea e'  convocata  dal  consiglio  di  amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero  di
consorziati  detentori,  sulla  base  della  ripartizione  effettuata
dall'ultima assemblea, almeno di un  quinto  di  tutte  le  quote  di
partecipazione al Consorzio. 
    5.  La  convocazione  dell'assemblea  puo'  anche   avvenire   su
richiesta dal Collegio  sindacale.  In  tale  caso  il  consiglio  di
amministrazione   e'   tenuto   a   procedere    alla    convocazione
dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 
    6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona  del  legale
rappresentante o di un proprio delegato. Il  consorziato  puo'  farsi
rappresentare  con  delega  scritta,  da  conservarsi  da  parte  del
Consorzio. Non sono ammesse piu' di 10 (dieci)  deleghe  alla  stessa
persona.   Tali   limiti   non   si   applicano   alle   associazioni
imprenditoriali di categoria. 
    7. E'  ammessa  la  partecipazione  anche  per  teleconferenza  o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la  discussione   ed
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati. 
    8. L'assemblea e' validamente costituita, in prima  convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono   piu'   della    meta'    delle    quote    consortili
complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione,  qualunque
sia  la   percentuale   di   quote   consortili   rappresentate   dai
partecipanti. 
    9. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al  Consorzio.  Con  regolamento
consortile adottato a norma del successivo art. 19  sono  determinate
le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto  del  presente
comma. 
    10. L'assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei
voti presenti, anche per delega. 
    11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del CoReVe o,  in
caso di sua assenza o  impedimento,  dal  Vicepresidente  ovvero,  in
assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 
    12.  La  rappresentanza  puo'  essere   conferita   per   singole
assemblee, con effetto  anche  per  la  convocazione  successiva  per
quelle  convocate  durante  un  periodo  espressamente  indicato  dal
consorziato nella delega, comunque  non  superiore  a  tre  anni.  In
mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita  per
la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della  delega,  che
deve essere comunicata per iscritto dal delegante al  delegato  e  al
Consorzio. 
    13.  La   rappresentanza   non   puo'   essere   conferita   agli
amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.