IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva  n. 2003/94/CE'  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'»; 
  Visti, in particolare gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2, del
decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali  il  25  maggio
2018; 
  Considerato che, come riconosciuto da  tale  documento,  gli  Stati
membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali
o per far fronte a tale situazione limitando la  libera  circolazione
delle  merci  nell'ambito  dell'UE,   introducendo   in   particolare
limitazioni alla fornitura di medicinali da  parte  dei  distributori
all'ingrosso verso operatori in altri Stati  membri,  purche'  queste
restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della  salute
e della vita delle persone prevenendo l'insorgere  della  carenza  di
medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 810 del 17 maggio 2019, recante  «Elenco
dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione  e
alla vendita per il territorio  nazionale  al  fine  di  prevenire  o
limitare  stati  di  carenza  o  indisponibilita'»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2019; 
  Ravvisata   la   necessita'   di   garantire   la   piu'   adeguata
disponibilita'  possibile  sul  territorio  del  medicinale  ONGENTYS
(A.I.C. n. 044932034) al fine di contenere  le  criticita'  derivanti
dall'imminente  carenza  del  medicinale,  come   rappresentato   dal
titolare A.I.C. ad AIFA  in  data  2  ottobre  2019,  con  decorrenza
prevista a partire dal 15 novembre 2019; 
  Tenuto conto che lo stato di carenza del medicinale  «Ongentys»  si
verifichera' contestualmente in tutti i paesi nei quali il medicinale
e' commercializzato, con  conseguenti  minori  possibilita'  di  dare
corso  alla  procedura  di  importazione   del   medicinale   analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare la lista allegata alla determinazione n. 810 del
17 maggio 2019  con  cui  e'  stata  adottata  la  misura  di  blocco
temporaneo delle esportazioni dei medicinali ivi inseriti, al fine di
garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle
esigenze di cura sul territorio nazionale; 
  Informato il Ministero della salute in data 30 ottobre 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento del medicinale sufficiente a rispondere alle esigenze di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza,  da  parte  del  titolare  dell'A.I.C.,  dei   medicinali
inseriti nella lista allegata alla presente  determinazione,  che  ne
costituisce parte integrante.  Con  il  presente  provvedimento,  per
potenziale  rischio  di  carenza  o  indisponibilita',  e'   inserito
nell'elenco il medicinale «Ongentys» 50 mg capsule rigide, 30 capsule
- A.I.C. 044932034 - titolare A.I.C. Bial-Portela & CA., S.A. 
  2. L'elenco di cui al comma 1  e'  aggiornato  dall'Agenzia  tenuto
conto dell'evoluzione della disponibilita'  dei  medicinali  e  viene
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.