Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016; 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e
integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  Commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli  stessi;  l'art.  2,  comma  2,  il  quale
prevede che il Commissario straordinario provvede anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
    l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
    l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
    l'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i  criteri  stabiliti  nel
decreto stesso, provvede all'erogazione dei  contributi,  sulla  base
dei danni effettivamente  verificatisi,  fino  al  100%  delle  spese
occorrenti,  per  far  fronte,  fra  l'altro,  agli   interventi   di
riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  ad   uso
abitativo  distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al   danno
effettivamente subito; 
    l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita'  dei  contributi
che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi
sismica; 
    l'art. 6,  comma  7,  il  quale  prevede,  fra  l'altro,  che  il
Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i  vice
Commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli
interessati provvederanno a redigere  i  computi  metrici  estimativi
allegati alle domande di contributo; 
    l'art.  6  comma  8,  che  stabilisce  le  spese  ammissibili   a
finanziamento e tra queste «le spese per le  attivita'  professionali
svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento
dei consorzi appositamente costituiti  tra  proprietari  per  gestire
interventi unitari». 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli 
    l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione l'obbligo  di  iscrizione
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di  missione  istituita
presso il Ministero dell'interno a norma del  comma  1  del  medesimo
art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori; 
    l'art.  34,  comma  5,  il  quale  prevede  la  possibilita'   di
riconoscere un ulteriore contributo «nella misura massima del  2  per
cento,  per  le   attivita'   professionali   di   competenza   degli
amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei  consorzi
appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire   interventi
unitari»; 
    l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli  interventi  di
ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
2,  comma  2,  sono  stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad   evitare
concentrazioni   di   incarichi   professionali   che   non   trovino
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, con  la  quale  e'  stata  dettata  la  disciplina  di
dettaglio per l'avvio degli  interventi  di  ricostruzione  immediata
sugli immobili che hanno riportato  danni  lievi,  e  in  particolare
l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto  stabilito  dall'art.
8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016  quanto  a  termini  e
modalita' di richiesta e  concessione  dei  contributi  per  i  detti
interventi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre  2016,  con  la  quale,  a  integrazione  della   precedente
ordinanza  n.  4,  sono  stati  individuati  i  criteri  e  i   costi
parametrici per l'erogazione dei contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi; 
  Vista l'ordinanza n. 7  del  14  dicembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, con la quale e' stato
approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, il Prezzario unico da  utilizzare  per  i  computi  metrici
estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di
concessione dei relativi contributi; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile  2017
recante «Misure per il ripristino  con  miglioramento  sismico  e  la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
2016»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  n.  62  del  3  agosto   2018
Semplificazione   dell'attivita'   istruttoria   per   l'accesso   ai
contributi per gli interventi  di  ricostruzione  privata.  Modifiche
alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre  2016,
n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7  aprile
2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del
10 gennaio 2018; 
  Considerato che, una volta adottate le  prime  misure  urgenti  per
l'immediata attivazione  delle  misure  suindicate,  occorre  dettare
disposizioni per il riconoscimento a regime dei  contributi  per  gli
interventi di ricostruzione e ripristino  con  miglioramento  sismico
degli immobili a uso abitativo distrutti o danneggiati  dagli  eventi
sismici; 
  Ritenuto che a tanto puo' provvedersi con  ordinanza  commissariale
nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art.  2,  comma  1,
lettera b),  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  trattandosi  di
disposizioni volte a indirizzare sia  l'attivita'  dei  soggetti  che
intendono avviare gli interventi suindicati  e  chiedere  i  relativi
contributi,  sia  le  valutazioni  degli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione e dei vice commissari in sede di esame delle domande ai
sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge; 
  Considerato che, per  consentire  l'iscrizione  all'elenco  di  cui
all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 anche ai professionisti  in
possesso dei requisiti di cui  alla  presente  ordinanza,  occorrera'
procedere  all'aggiornamento  della  piattaforma  informatica  e  che
pertanto, nelle more del previsto aggiornamento  l'iscrizione  potra'
avvenire transitoriamente mediante utilizzo della  posta  elettronica
certificata (PEC); 
  Preso  atto  delle  valutazioni  emerse  e   sentite   le   regioni
intervenute durante la cabina di coordinamento del 23 maggio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modifiche, in base ai quali i provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi delle disposizioni suindicate, al fine  di  consentire  l'avvio
delle procedure da parte degli Uffici speciali per  la  ricostruzione
delle quattro regioni interessate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  sono   finalizzate   a
disciplinare l'istruttoria  relativa  alle  spese  per  le  attivita'
professionali di competenza degli amministratori di condominio  e  le
spese di funzionamento  dei  consorzi  appositamente  costituiti  tra
proprietari, condotta dagli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione,
sulle domande di  contributo  per  gli  interventi  di  ricostruzione
privata, in modo da rendere  piu'  celeri  le  relative  procedure  e
garantire la correttezza  dell'attivita'  tecnica  ed  amministrativa
propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei  contributi,
anche in relazione alla successiva attivita' di verifica e  controllo
eseguita in attuazione dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
(d'ora innanzi: «decreto-legge»). 
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di
contributo  presentate  ai  sensi  delle  ordinanze  del  Commissario
straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14  dicembre  2016,
n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.