Art. 3 Incompatibilita' 1. L'attivita' di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, e' incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonche' con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, l'amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica, come indicato al successivo art. 12, comma 4-bis, lettera d). I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio del lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilita' indicate. 2. Il contributo per le spese di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attivita' professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati. 3. L'inosservanza del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, ed e' escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge, che, ove gia' corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.