Art. 3 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. L'attivita' di amministratore di condominio o di  presidente  di
consorzio tra proprietari di immobili  appositamente  costituito  per
gestire  interventi  unitari,  e'  incompatibile  con   l'assunzione,
relativamente  all'intervento   da   effettuare,   dell'incarico   di
progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza
nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione  lavori)
o  di  collaudatore,  nonche'  con  l'effettuazione  di  ogni   altra
prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi  del  decreto-legge
n. 189  del  2016.  Inoltre,  l'amministratore  di  condominio  o  di
consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori  e
con  le  imprese  subappaltatrici  rapporti  di  collaborazione   non
episodica, come indicato al successivo art. 12, comma 4-bis,  lettera
d). 
  I soggetti di cui al presente comma prima  dell'inizio  del  lavori
dovranno produrre apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', rilasciata ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,  attestante  l'insussistenza
delle incompatibilita' indicate. 
  2. Il contributo per le spese di  cui  all'art.  1  della  presente
ordinanza e' corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori, previa dimostrazione dell'attivita' professionale svolta,
approvata  e  deliberata   dall'assemblea   dei   condomini   o   dei
consorziati. 
  3. L'inosservanza del divieto previsto dal  comma  1  del  presente
articolo, oltre all'applicazione delle eventuali  sanzioni  penali  e
civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la  cancellazione
del professionista  dall'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016, ed e'  escluso  il  riconoscimento  di
qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attivita' svolta, anche sotto
forma di contributo ai sensi del primo comma  del  presente  articolo
ovvero ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge, che,
ove gia' corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.