Art. 5 
 
 
Modifiche all'ordinanza del Commissario straordinario  n.  8  del  14
  dicembre 2016 e all'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
  del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 2-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8
del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese tecniche e per
le prestazioni degli amministratori di condominio»; 
    b) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per gli
amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si  applica
quanto  previsto  dal  comma  1  dell'art.   8   dell'ordinanza   del
Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.» 
  2. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, le aliquote riportate al comma 1  sono  sostituite
dalle seguenti: 
    a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro; 
    b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a
250.000 euro; 
    c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a
500.000 di euro; 
    d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a
2.000.000 di euro; 
    e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro. 
  3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente: 
    «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore  di  condominio  o
del presidente del consorzio incaricato di presentare la  domanda  di
contributo,  nonche'  eventuale  delibera  indicante  la  percentuale
pattuita ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  8,  comma  l,  della
presente ordinanza.» 
  4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) e'  sostituita  come
segue:  «d)  dichiarazioni  autocertificative   con   le   quali   il
professionista incaricato della progettazione e della  direzione  dei
lavori, nonche' l'amministratore di condominio o  il  presidente  del
consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo,
attestino di non avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  non
episodici,  quali  quelli   di   legale   rappresentante,   titolare,
amministratore, socio, direttore tecnico,  dipendente,  collaboratore
coordinato e continuativo o consulente, con  le  imprese  affidatarie
dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, ne'  di  avere
rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76,  con  il  titolare  o  con  chi  riveste
cariche societarie nelle stesse.». 
  5. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza»  sono  inserite
le  parole:  «,  nonche'  all'amministratore  di  condominio   o   al
presidente  del  consorzio  che   ha   presentato   la   domanda   di
contributo,».