Art. 5 Modifiche all'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e all'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 1. All'art. 2-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio»; b) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.» 2. All'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, le aliquote riportate al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro; b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro; c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro; d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro; e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro. 3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonche' eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma l, della presente ordinanza.» 4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) e' sostituita come segue: «d) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonche' l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese affidatarie dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.». 5. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza» sono inserite le parole: «, nonche' all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che ha presentato la domanda di contributo,».