Art. 2 
 
 
                      Individuazione delle aree 
 
  1.  Le  regioni  interessate  attraverso  gli  USR  verificano   le
richieste dei singoli comuni riguardanti le aree  da  destinare  alle
finalita' di cui all'art. 1 sulla  base  dei  criteri  stabiliti  nel
presente provvedimento. 
  2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo
o  prima  dell'avvio   dei   lavori   devono   essere   nella   piena
disponibilita' del comune che  provvedera'  ad  inserirle  nel  piano
comunale di emergenza ai sensi dell'art. 12  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.