Art. 2 Individuazione delle aree 1. Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalita' di cui all'art. 1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento. 2. Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilita' del comune che provvedera' ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.