Art. 3 
 
 
                Procedura per la selezione delle aree 
 
  1. A seguito dell'avviso pubblicato dagli Uffici speciali (USR),  e
sulla base dei dati gia' raccolti, eventualmente  integrati,  tenendo
conto  della  manifestazione  d'interesse  alla  realizzazione  degli
interventi  di  cui  all'art.  1,  i  comuni  forniscono  ogni   dato
necessario  alla  corretta  individuazione  dei  siti  a   tal   fine
destinati,  nonche'   ogni   ulteriore   elemento   necessario   alla
valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali,  a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    a) individuazione dell'area  ed  attestazione  di  compatibilita'
d'uso; 
    b) dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei  non
residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate; 
    c) dichiarazione sulla disponibilita' dell'area o in  alternativa
disponibilita' all'acquisto da parte dell'ente; 
    d) dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale  di  area
pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte; 
    e) studio di fattibilita' tecnico-economica dell'intervento,  con
indicazione del numero di piazzole previste; 
    f) dichiarazione di co-finanziamento  da  parte  del  comune  per
eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso. 
  2. I Vice Commissari, verificata la fattibilita'  e  la  congruita'
tecnica  ed   economica,   nei   successivi   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza  sul  sito  istituzionale  del
Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono  la  prima
graduatoria dei comuni aventi diritto e la inoltrano  al  Commissario
straordinario con la relativa documentazione a corredo. 
  3. La graduatoria verra' formulata sulla base del rapporto  tra  il
numero delle abitazioni danneggiate dei non  residenti  e  il  numero
complessivo delle abitazioni danneggiate presenti  per  ogni  singolo
comune di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'art. 1,  comma  1,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 
  4. A parita' di  punteggio  in  graduatoria,  avra'  precedenza  il
comune  nel  cui  territorio  non  sono  presenti   aree   attrezzate
pubbliche. 
  5. Il Commissario nei successivi quindici giorni approva,  distinta
per singola regione, la prima graduatoria dei comuni  aventi  diritto
sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.