Art. 3 Procedura per la selezione delle aree 1. A seguito dell'avviso pubblicato dagli Uffici speciali (USR), e sulla base dei dati gia' raccolti, eventualmente integrati, tenendo conto della manifestazione d'interesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, i comuni forniscono ogni dato necessario alla corretta individuazione dei siti a tal fine destinati, nonche' ogni ulteriore elemento necessario alla valutazione dei criteri per la graduatoria degli interventi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) individuazione dell'area ed attestazione di compatibilita' d'uso; b) dichiarazione sul numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate; c) dichiarazione sulla disponibilita' dell'area o in alternativa disponibilita' all'acquisto da parte dell'ente; d) dichiarazione sulla presenza nel territorio comunale di area pubblica idonea alla funzione di stazionamento di camper o roulotte; e) studio di fattibilita' tecnico-economica dell'intervento, con indicazione del numero di piazzole previste; f) dichiarazione di co-finanziamento da parte del comune per eventuali costi aggiuntivi rispetto al finanziamento concesso. 2. I Vice Commissari, verificata la fattibilita' e la congruita' tecnica ed economica, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it), redigono la prima graduatoria dei comuni aventi diritto e la inoltrano al Commissario straordinario con la relativa documentazione a corredo. 3. La graduatoria verra' formulata sulla base del rapporto tra il numero delle abitazioni danneggiate dei non residenti e il numero complessivo delle abitazioni danneggiate presenti per ogni singolo comune di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 4. A parita' di punteggio in graduatoria, avra' precedenza il comune nel cui territorio non sono presenti aree attrezzate pubbliche. 5. Il Commissario nei successivi quindici giorni approva, distinta per singola regione, la prima graduatoria dei comuni aventi diritto sino al completo utilizzo delle risorse disponibili.