Art. 4 
 
 
                Costo massimo del singolo intervento 
 
  1. Il costo dell'intervento ammesso a contributo, viene determinato
mediante computo metrico-estimativo redatto  sulla  base  dei  prezzi
desunti  dal  Prezziario  unico,  approvato   con   l'ordinanza   del
Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018  (Allegato  3),  al
lordo dell'IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri. 
  2. Il  contributo  massimo  ammissibile  per  singola  piazzola  e'
fissato in euro 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa. 
  3. Ciascun comune puo' avanzare una o  piu'  richieste  finalizzate
alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando
l'importo  massimo  finanziabile  per  ogni  comune  pari   ad   euro
250.000,00. 
  4. Il Commissario  straordinario,  previa  motivata  richiesta  dei
comuni per il tramite dei Vice Commissari, puo'  autorizzare  singole
deroghe ai limiti di cui ai commi 2 e 3.