Art. 4 Costo massimo del singolo intervento 1. Il costo dell'intervento ammesso a contributo, viene determinato mediante computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario unico, approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 58 del 4 luglio 2018 (Allegato 3), al lordo dell'IVA, delle spese tecniche e di eventuali altri oneri. 2. Il contributo massimo ammissibile per singola piazzola e' fissato in euro 12.500,00, spese tecniche ed IVA compresa. 3. Ciascun comune puo' avanzare una o piu' richieste finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando l'importo massimo finanziabile per ogni comune pari ad euro 250.000,00. 4. Il Commissario straordinario, previa motivata richiesta dei comuni per il tramite dei Vice Commissari, puo' autorizzare singole deroghe ai limiti di cui ai commi 2 e 3.