Art. 5 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Sulla base della graduatoria di cui all'art.  3  il  Commissario
straordinario eroga, a valere sulla contabilita' speciale gestita dai
Vice Commissari,  le  risorse  necessarie  alla  realizzazione  degli
interventi di rispettiva competenza, ripartite secondo le percentuali
di cui al successivo art. 8, con le seguenti modalita': 
    a) il 40% delle somme assegnate contestualmente  all'approvazione
della graduatoria; 
    b) il 40%  previa  rendicontazione  di  almeno  80%  delle  somme
precedentemente assegnate; 
    c)  il  saldo  del  contributo  concesso  verra'   liquidato   ad
ultimazione dei lavori, previa attestazione  di  quanto  previsto  al
comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  e
rendicontazione delle somme precedentemente erogate. 
  2. Eventuali economie  del  contributo  concesso,  rientrano  nella
disponibilita' del Commissario straordinario, il quale provvedera' ad
assegnarle per la realizzazione di ulteriori interventi  inseriti  in
graduatoria, ma non finanziati per insufficienti risorse disponibili.
Nel caso  di  risorse  inutilizzate,  il  Commissario  straordinario,
potra' autorizzare ulteriori interventi  su  richiesta  motivata  dei
singoli comuni per il tramite dei Vice Commissari.