Art. 5 Erogazione del contributo 1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 3 il Commissario straordinario eroga, a valere sulla contabilita' speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ripartite secondo le percentuali di cui al successivo art. 8, con le seguenti modalita': a) il 40% delle somme assegnate contestualmente all'approvazione della graduatoria; b) il 40% previa rendicontazione di almeno 80% delle somme precedentemente assegnate; c) il saldo del contributo concesso verra' liquidato ad ultimazione dei lavori, previa attestazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e rendicontazione delle somme precedentemente erogate. 2. Eventuali economie del contributo concesso, rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario, il quale provvedera' ad assegnarle per la realizzazione di ulteriori interventi inseriti in graduatoria, ma non finanziati per insufficienti risorse disponibili. Nel caso di risorse inutilizzate, il Commissario straordinario, potra' autorizzare ulteriori interventi su richiesta motivata dei singoli comuni per il tramite dei Vice Commissari.