Art. 7 
 
 
                        Approvazione progetti 
 
  1.  Gli  Uffici  speciali  alla   ricostruzione,   competenti   per
territorio,  provvedono  all'approvazione  degli  interventi   previa
acquisizione dei progetti redatti nella forma  prevista  dalle  leggi
vigenti e della relativa documentazione tecnica  economica  da  parte
dei  comuni   interessati   e   all'emissione   dei   relativi   atti
conseguenziali. 
  2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri  enti,  le  regioni
procedono attraverso l'istituto della  conferenza  regionale  di  cui
all'ordinanza commissariale n. 16  del  3  marzo  2017  e  successive
modificazioni e integrazioni.