Art. 7 Approvazione progetti 1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei comuni interessati e all'emissione dei relativi atti conseguenziali. 2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri enti, le regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni.