Art. 8 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, nel limite massimo di euro 10.000.000, si provvede in favore delle contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari, a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, secondo la seguente ripartizione: per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; per il 14%, in favore della Regione Lazio; per il 62%, in favore della Regione Marche; per il 14%, in favore della Regione Umbria.