Art. 8 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'art.  1,  nel  limite
massimo di euro 10.000.000, si provvede in favore delle  contabilita'
speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice  Commissari,  a
valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
secondo la seguente ripartizione: 
    per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; 
    per il 14%, in favore della Regione Lazio; 
    per il 62%, in favore della Regione Marche; 
    per il 14%, in favore della Regione Umbria.