Art. 5 
 
 
                       Requisiti professionali 
                  per l'affidamento degli incarichi 
 
  1. I professionisti affidatari degli  incarichi  devono  possedere,
oltre  alla  specializzazione  ed  alla  esperienza  maturata   nella
elaborazione  di  analoghi  studi  di  microzonazione  sismica   come
stabilito all'art. 4,  comma  3,  la  laurea  magistrale  in  scienze
geologiche o  titolo  equipollente  con  iscrizione  alla  sezione  A
dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente  organismo
in caso di residenza in altro  Stato  membro  dell'UE,  o  la  laurea
magistrale in ingegneria o titolo equipollente  con  iscrizione  alla
sezione  A  dell'Ordine   professionale   degli   ingegneri,   o   al
corrispondente organismo in caso di residenza in altro  Stato  membro
dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale  dei  professionisti
di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza  di
tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34
e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato
domanda di iscrizione al medesimo elenco. 
  2. I professionisti affidatari  devono  dimostrare,  come  previsto
dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50,  attraverso  la  presentazione   di   un   dettagliato
curriculum: 
    di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico; 
    di avere partecipato alla realizzazione di, e  aver  sottoscritto
in  quanto  (co-)titolare  dell'incarico,  almeno   uno   studio   di
microzonazione sismica  secondo  gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la
microzonazione sismica» (IMCS  2008),  specificando  il  comune  o  i
comuni in cui lo studio e' stato effettuato; 
    di avere comprovata esperienza  nell'utilizzo  di  strumentazione
geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti; 
    di avere comprovata esperienza in analisi numeriche  di  risposta
sismica locale; 
    di  avere  comprovata   esperienza   nell'utilizzo   di   sistemi
informativi geografici, con particolare riferimento  alla  produzione
di cartografia tecnica in ambiente GIS. 
    di essere iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  3. Oltre ai professionisti  di  cui  al  comma  2,  possono  essere
affidatari della realizzazione degli studi  di  microzonazione  anche
associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese,
societa' di ingegneria o geologia, studi associati che  prevedano  la
presenza al loro interno di tecnici  in  possesso  dei  requisiti  di
esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di  laurea
magistrale  in  scienze  geologiche  o   in   ingegneria   o   titoli
equipollenti ed  iscritti  nelle  sezioni  A  dei  rispettivi  ordini
professionali. In tal caso anche le  associazioni,  i  raggruppamenti
temporanei,  le  societa'  di  ingegneria  e  geologia  e  gli  studi
associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  4. Ciascun esperto, associazione di professionisti,  raggruppamento
temporaneo di imprese, societa'  di  ingegneria  o  geologia,  studio
associato puo' essere affidatario  di  non  piu'  di  uno  studio  di
approfondimento  conoscitivo  di   cui   alla   presente   ordinanza.
Esclusivamente per i comuni con piu' aree  instabili  da  investigare
ricadenti nel proprio territorio comunale, potra'  essere  consentito
l'affidamento ad un unico affidatario.