Art. 6 
 
 
                        Erogazione dei fondi 
 
  1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato in quota  parte
a ciascun comune interessato con le seguenti modalita': 
    a) il 40% entro 15  giorni  dalla  comunicazione  alla  struttura
commissariale  dell'avvenuta  firma  del  contratto  da   parte   dei
professionisti incaricati di  eseguire  gli  approfondimenti,  previa
presentazione di congrua polizza  assicurativa  con  possibilita'  di
escussione a prima richiesta e senza eccezioni; 
    b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica  di  conformita'
finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'art.  2,
comma 2. 
  2.  I  comuni  provvedono  alla  erogazione  dei  contributi   agli
affidatari  degli  studi  di  microzonazione  secondo  le   modalita'
stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto. 
  3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno  essere
presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in  maggiori
indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella
lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a  parita'  di
risorsa disponibile, sara' concordata con il gruppo di lavoro di  cui
al precedente art. 2, commi 2 e 3, dopo  l'espletamento  dell'analisi
geomorfologica di cui al documento  tecnico  allegato  alla  presente
convenzione.