Art. 6 Erogazione dei fondi 1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato in quota parte a ciascun comune interessato con le seguenti modalita': a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilita' di escussione a prima richiesta e senza eccezioni; b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformita' finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2. 2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalita' stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto. 3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parita' di risorsa disponibile, sara' concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, dopo l'espletamento dell'analisi geomorfologica di cui al documento tecnico allegato alla presente convenzione.