Art. 7 Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori 1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi. 3. Entro duecentodieci giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente e allo stesso CentroMS per la verifica di conformita', che avviene nei successivi trenta giorni. 4. Non appena concluse le verifiche di conformita' il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna puo' avvenire anche in piu' soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformita'. 5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attivita' di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio. 6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.