Art. 7 
 
 
          Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori 
 
  1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art.  36,  comma
2, lettera a),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1  e
3 dell'art. 5  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente ordinanza. 
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i  comuni  abbiano
provveduto, il Commissario si sostituisce ai comuni  inadempienti,  e
nei  quindici  giorni  successivi  provvedono  all'affidamento  degli
incarichi. 
  3. Entro duecentodieci giorni dall'affidamento  degli  incarichi  i
soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo  nulla
osta  del  Centro  per  la  microzonazione  sismica  (CentroMS),   al
committente e allo stesso CentroMS per la  verifica  di  conformita',
che avviene nei successivi trenta giorni. 
  4. Non appena concluse le verifiche di  conformita'  il  Gruppo  di
lavoro valida in via definitiva gli studi e  comunica  alla  stazione
appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle  regioni  gli
aggiornamenti degli  studi  di  microzonazione  sismica  riferiti  ai
comuni di rispettiva competenza. La consegna puo' avvenire  anche  in
piu' soluzioni,  in  relazione  all'avanzamento  delle  verifiche  di
conformita'. 
  5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per  le  attivita'
di pianificazione e di progettazione  che  si  svolgono  nel  proprio
territorio. 
  6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti  degli  studi  nei
propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli
interventi di ricostruzione.