Art. 12. Tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullita', gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilita' dei flussi finanziari. 2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato nonche' delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, legge n. 136/2010. 3. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.