(Convenzione-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                Tracciabilita' dei flussi finanziari 
 
    1. Ciascuna delle parti assume, a pena di nullita', gli  obblighi
di cui  alla  legge  n.  136/2010  sulla  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari. 
    2. Il C.N.R. IGAG si impegna a comunicare  gli  estremi  del  c/c
dedicato nonche' delle persone  designate  ad  operare  sul  suddetto
conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, legge n. 136/2010. 
    3. Il mancato utilizzo degli strumenti  idonei  a  consentire  la
piena tracciabilita' delle operazioni  determina  la  risoluzione  di
diritto della presente convenzione.